Registro accessi civici
ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO
L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
- L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1). Per presentare una richiesta di Accesso civico semplice alla PCM è disponibile il modulo scaricabile che deve essere compilato e inviato alla scuola.
- L' Accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2). Per presentare una richiesta di Accesso civico generalizzato relativa a dati e documenti detenuti dal Dipartimento della funzione pubblica, è disponibile il modulo scaricabile che deve essere compilato e inviato alla scuola.
COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
L'accesso civico generalizzato è previsto per richiedere documenti/dati disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.
La richiesta potrà essere sottoscritta:
- con firma digitale direttamente sul file;
- con firma autografa sulla stampa del modulo, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.
Invio telematico: La richiesta potrà essere spedita agli indirizzi mail dell'istituto:
PEC: bgic87800n@pec.istruzione.it
Invio con posta ordinaria: Il modulo debitamente compilato potrà essere trasmesso all'indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO "DANIELE SPADA"
Via Silvestri, 1 - 24060 SOVERE (BG)
Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale
In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
REGISTRO ACCESSI CIVICI
ISTANZA DI RICHIESTA ACCESSO |
|
ISTANZA DI RICHIESTA ACCESSO |
|
ISTANZA DI RICHIESTA ACCESSO |
|
ISTANZA DI RICHIESTA ACCESSO |
|
ISTANZA DI RICHIESTA ACCESSO |
|
ISTANZA DI RICHIESTA ACCESSO |
|
ISTANZA DI RICHIESTA ACCESSO |
|